Blog

Il blog dell'avv. Angelo Stefanori

Contatti
Icona – Divisoria

In questa sezione è possibile consultare tutte le novità in termini di normative, interpretative e giurisprudenziali nei settori di attività dello Studio legale tributario di Roma dell'Avvocato Stefanori.

Autore: Avvocato Angelo Stefanori 19 apr, 2021

La riscossione delle imposte, ferma per effetto della pandemia, riprenderà successivamente al 30 Aprile 2021, data nella quale cesserà il periodo di sospensione. È quanto previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera a) del D.L. n. 41/2021. Si tratta di un provvedimento che è ancora all'esame del parlamento per l'approvazione e che potrebbe dunque riservare ancora sorprese (positive per i contribuenti).

Questi ultimi dovranno ricominciare a fare i conti con l’attività di notifica di cartelle di pagamento e pignoramenti, coordinandosi con i propri consulenti per le relative opposizioni. Per le iscrizioni a ruolo, poi, va considerata la possibilità della rateazione dei relativi carichi, rispetto alla quale dovrebbe manifestarsi una maggiore “generosità” (sia in termini di concessione che di allungamento delle scadenze) da parte degli organi preposti. Altrimenti: contenzioso! (ricordandosi però che nelle cartelle di pagamento può essere compresa la riscossione di crediti pertinenti a soggetti diversi, dunque non necessariamente si tratta di crediti fiscali (vi possono essere multe, contributi, ecc.).

Attenzione, allora, anche al giudice competente per l’opposizione (per i crediti non aventi natura fiscale non è la Commissione Tributaria) ed al termine per proporre le proprie doglianze (può essere inferiore ai 60 giorni previsti per le somme richieste dall’Agenzia delle Entrate).

Autore: Avvocato Angelo Stefanori 19 apr, 2021

La ripresa dell'attività di notifica degli atti da parte dell'Agenzia delle Entrate comporterà l'invio ai contribuenti anche degli avvisi bonari, quegli atti cioè nei quali si segnala la necessità di integrare versamenti di imposta non effettuati correttamente. In proposito l'articolo 5 del “decreto sostegni” (D.L. 41 del 2021, in corso di conversione in Parlamento) prevede però la possibilità di definire gli avvisi stessi con il pagamento della sola imposta, dunque senza interessi e sanzioni, per i contribuenti i quali abbiano avuto una riduzione del loro volume d’affari pari ad almeno il 30% nel 2020 rispetto al volume d’affari del 2019.

La misura si propone di contemperare la necessità del rispetto degli obblighi fiscali con la presa d’atto delle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia.

Sarà la stessa Agenzia delle Entrate ad inviare una proposta di definizione concernente l'indicazione dell'imposta dovuta: proposta alla quale naturalmente il contribuente non è obbligato ad aderire, e che non esclude l'impugnabilità degli avvisi stessi, qualora essi siano ritenuti infondati.

Autore: Avv. Angelo Stefanori 19 apr, 2021

Finisce il periodo di sospensione relativo alla notifica degli atti fiscali: il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 88314 del 6 aprile 2021 stabilisce che gli atti di accertamento e gli altri atti individuati dall’art. 157, comma 1, del c.d. “decreto rilancio” dello scorso anno (D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020) devono essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (così prevede l’art. 157) “ distribuendoli possibilmente in modalità pressoché uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione ”.

 Tale principio soffre deroga per i casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Si tratta degli atti emessi entro il 31 dicembre 2020 in quanto i relativi termini di decadenza sono scaduti tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020. Si apre dunque per i contribuenti una nuova stagione, che li vedrà obbligati a verificare un ulteriore – essenziale – requisito di validità degli atti impositivi contemplati dall’art. 157 del D.L. 34/2020: la data della loro “formazione” (elemento in precedenza irrilevante).

Vedremo come la giurisprudenza valuterà tale requisito, fondato sul richiamo ad atti interni dell’Amministrazione finanziaria (il protocollo, altri similari registri), che normalmente non usa le “marche temporali”.

Contatta lo Studio legale tributario a Roma per richiedere una consulenza legale e fiscale

Richiedi una consulenza
Share by: